FAQ

In caso di trasferimento (all’interno dello stesso Comune, tra due Comuni diversi o dall’estero), è necessario recarsi tempestivamente al Comune di competenza per sottoscrivere la dichiarazione di cambio residenza e per comunicare i dati della nuova abitazione, i dati di coloro che già vi risiedono e i dati delle persone che si sono trasferite. È necessario portare presso l’ufficio anagrafe del Comune le copie dei documenti di identità, patenti, libretti di eventuali autoveicoli e motoveicoli di proprietà, documento di identità di ogni persona per cui si chiede il cambio di residenza, nonché il contratto di compravendita o altro titolo (locazione/comodato d’uso) dell’abitazione.

In caso di trasferimento presso familiari, per velocizzare la pratica, ci si dovrà recare in Comune accompagnati da un membro maggiorenne della famiglia in cui ci si trasferisce.

Il portale ANPR del Ministero dell’Interno, in aggiunta, consente di inoltrare online al comune di competenza la dichiarazione di cambio di residenza, accedendo nell’ area riservata tramite le credenziali della propria identità digitale. Il servizo offre tale possibilità in soli tre casi:

  • cambio abitazione nell’ambito dello stesso comune
  • cambio residenza trasferendoti in un altro comune
  • rientro in Italia dall’estero (se sei un cittadino italiano iscritto Aire)

Per tutte le altre tipologie di richiesta, è necessario rivolgersi al comune di competenza.

La Carta di Identità Elettronica (CIE) può essere richiesta a partire da centottanta giorni prima della scadenza della propria carta d’identità o in seguito a smarrimento, furto o deterioramento. La validità della CIE varia a seconda dell’età del titolare al momento della richiesta del documento, in particolare, la scade al primo compleanno dopo:

  • 3 anni dalla data di emissione per i minori che hanno meno di 3 anni di età
  • 5 anni dalla data di emissione per i minori con un’età compresa tra i 3 e i 18 anni

Per i maggiorenni la carta ha una validità massima di 10 anni, pertanto scade dopo 9 anni più i giorni intercorrenti fra la data della richiesta e la data di nascita. La CIE rilasciata a cittadini impossibilitati temporaneamente al rilascio delle impronte digitali ha una validità di 12 mesi dalla data di emissione del documento.

Il cittadino dovrà recarsi presso l’ufficio anagrafe del Comune portando con sé una fototessera in formato cartaceo (la fototessera dovrà essere nello stesso formato utilizzato per il passaporto).  Per il rilascio della Carta di Identità Elettronica occorre versare la somma di € 22,00 (tramite Pos o contanti, con una maggiorazione di € 5 in caso di furto o smarrimento).

Il cittadino, al momento della domanda:

  • in caso di primo rilascio, di furto o smarrimento esibisce un altro documento di identità in corso di validità (se non ne è in possesso, dovrà presentarsi al Comune accompagnato da due testimoni)
  • in caso di rinnovo o deterioramento del vecchio documento, consegna quest’ultimo all’operatore comunale

In caso di esaurimento degli spazi, furto o smarrimento della tessera o mancata ricezione della stessa è possibile chiederne il duplicato. Come?

Scarica il modulo, compilalo e presentalo all’ ufficio elettorale incaricato del rilascio, completo degli eventuali allegati richiesti; potrai anche metterti in contatto via mail inviando il modulo alla casella di posta elettronica elettorale.comune.noicattaro@pec.rupar.puglia.it.

Per ritirare le tessere elettorali di altre persone (solo familiari) occorre presentare:

  • copia dei documenti di identità delle persone interessate (passaporto, carta di identità o patente) ed il proprio documento d’identità in originale

Per poter celebrare un matrimonio civile o religioso avente effetti civili, occorre fare richiesta di pubblicazione presso il Comune ove una delle due parti è residente.

  • Cosa serve: certificato cumulativo di residenza, cittadinanza e stato libero + copia autentica atto di nascita + (solo in caso di matrimonio concordatario) richiesta di pubblicazione del Parroco
  • Costi: 1 marca da bollo da 16 € (se entrambi residenti nello stesso comune) o n. 2 marche da bollo da 16 € (se nubendi hanno diversa residenza)

Occorre precisare che il matrimonio civile non è valido a livello religioso, mentre il matrimonio religioso concordatario, è valido anche a livello civile. Decorsi almeno 11 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione, si può procedere alla celebrazione del matrimonio. Il matrimonio dovrà avvenire tassativamente entro 180 giorni dalle avvenute pubblicazioni; se è trascorso più tempo ed il matrimonio non è stato ancora celebrato, la pubblicazione verrà considerata nulla e bisogna rièetere nuovamente l'iter.

Occorre precisare che il matrimonio può celebrarsi in qualsiasi comune, a prescindere dal luogo di residenza o di pubblicazione, ma in tal caso l’ufficiale dello stato civile del comune dove si intende procedere con la celebrazione dovrà ricevere una delega dal comune dove sono state effettuate le pubblicazioni. 

In caso di matrimonio civile:

  • Cosa serve: certificato di avvenuta pubblicazione, documenti nubendi, documenti dei 2 testimoni
  • Costi: nessuno negli orari di servizio, 250 € se fuori orario di servizio (presso le sedi comunali), 150 € presso una sede esterna convenzionata (mediante bollettino postale)

La richiesta di delega di celebrazione a soggetto esterno all’amministrazione, in qualità di cittadino avente i requisiti per l'elezione a consigliere comunale, deve essere presentata dalle parti contestualmente alla richiesta di pubblicazioni o comunque almeno 30 giorni prima della data del rito (unitamente ad una marca da bollo da 16 €).

Il cittadino/a a cui nasce un bambino/a è tenuto a dichiararlo all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita o di residenza della madre entro 10 giorni dalla nascita o presso la Direzione Sanitaria del centro di nascita entro 3 giorni. Tale adempimento è necessario al fine di redigere l'atto di nascita e trasformare il bambino in un cittadino riconosciuto dallo Stato.

Servono l'attestazione di nascita rilasciata dall’ospedale, la dichiarazione sottoscritta dalla madre e/o dal padre attestante la scelta del cognome da attribuire al nuovo nato, unitamente a copia del documento di riconoscimento e presenza di entrambi i genitori (se non sposati).

La dichiarazione di morte è la denuncia ai fini dell'iscrizione del decesso nel registro di morte dello stato civile del Comune dove si verifica l’evento. Qualora il luogo del decesso non sia identificabile con certezza, l’atto di morte sarà redatto dall’Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui il cadavere è stato deposto.

Se il decesso è avvenuto in casa, nella prassi deve fare la denuncia l’impresa di onoranze funebri delegata della famiglia, se il decesso è avvenuto in ospedale, il direttore o un suo delegato.

  • Cosa serve: certificato necroscopico e del medico che ha constatato il decesso, modello ISTAT
  • Costi: 2 marche da bollo da 16 € l'una

Dal 2014 a determinate condizioni è possibile procedere a separazione e divorzio innanzi all’ Ufficiale dello Stato Civile del comune dove è stato celebrato il matrimonio, o del comune di residenza di uno dei due coniugi. È necessario che non si debba prevedere alcun accordo in ordine a trasferimenti patrimoniali tra i coniugi e che non ci siano figli minori a carico, o con handicap gravi, o economicamente non autosufficienti.

  • Cosa serve: copia conforme atto di matrimonio
  • Costi: versamento postale da 16 €

La richiesta di unione civile viene fatta congiuntamente dalle parti o da un loro rappresentante munito di delega all’ufficiale dello stato civile di un comune scelto liberamente dalle parti. In base alla richiesta, l’ufficiale dello stato civile redige processo verbale contenente le dichiarazioni delle parti, che viene sottoscritto dagli interessati e dall’ufficiale dello stato civile.

Dalla data del processo verbale, l’ufficiale dello stato civile ha 30 giorni di tempo per effettuare accertamenti e verifiche relative all’insussistenza di impedimenti e per acquisire eventuali documenti che si rendessero necessari. Decorso tale periodo di tempo le parti possono presentarsi all’ufficiale dello stato civile per procedere alla costituzione dell’unione, nel giorno stabilito di comune accordo. A decorrere dalla scadenza dei 30 giorni previsti per gli accertamenti, le parti hanno un termine di 180 giorni entro il quale deve avvenire la costituzione dell’unione civile, altrimenti la procedura si considera come mai avvenuta.

La costituzione dell’unione civile avviene nello stesso comune dove era stata presentata la richiesta (salvo che le parti, previa motivata richiesta per motivi di necessità e convenienza, richiedano all’ufficiale di stato civile di rilasciare la delega alla costituzione dell’unione civile ad altro comune che dovranno indicare nell’istanza), con dichiarazione personale e congiunta delle parti e alla presenza di due testimoni.

  • Cosa serve: certificato cumulativo di residenza, cittadinanza e stato libero + copia autentica atto di nascita
  • Costi: 1 marca da bollo da 16 €

La richiesta di delega di celebrazione a soggetto esterno all’amministrazione, in qualità di cittadino avente i requisiti per l'elezione a consigliere comunale, deve essere presentata dalle parti contestualmente alla richiesta di costituzione di unione civile o comunque almeno 30 giorni prima della data del rito (unitamente ad una marca da bollo da 16 €).

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?
1/2
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?
1/2
Vuoi aggiungere altri dettagli?
2/2
Inserire massimo 200 caratteri
È necessario verificare che tu non sia un robot