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AGGIORNAMENTO ALBI GIUDICI POPOLARI ANNI 2025/2026

 

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI PER LE CORTI DI ASSISE E PER LE CORTI D’ASSISE DI APPELLO

IL SINDACO

VISTO l’art.21 della legge 10 aprile 1951, n.287, sul riordinamento dei giudizi di assise, sostituito dall’art.3 della legge 5 maggio 1952, n.405,

I N V I T A

tutti i cittadini residenti nel territorio del Comune, non iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 12 della legge 10 aprile 1951, n. 287 e non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 12 della legge stessa, a presentare domanda per l’iscrizione negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte di Assise o di Corte d’Assise di Appello.

          Le domande dovranno essere corredate da attestazione del titolo di studio, indirizzate al Comune di Noicàttaro – Ufficio Elettorale e pervenire entro il 31 luglio del corrente anno; il modello è disponibile tra gli allegati, in modalità cartacea presso lo stesso ufficio o scaricabile online al seguente link.

NOICATTARO, 03/04/2023                                                 

                                                                                                         IL SINDACO                                                                            Raimondo INNAMORATO

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Estratto della legge 10 aprile 1951, n.287
 

Art. 9 – I Giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  1. cittadinanza italiana e godimenti dei diritti civili e politici;
  2. buona condotta morale;
  3. età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
  4. titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 10 - I Giudici popolari delle Corti d’Assise di appello, oltre i requisiti stabiliti nell’articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 12   Non possono assumere l’ufficio di giudice popolare:

  1. i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
  2. gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
  3. i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

 

 

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